Art. 358 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero)
1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.
* vai all'articolo precedente: Art. 357 c.p.p. (Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria)
* vai all'articolo successivo: Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)