Art. 345 c.p.c.
Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
* vai all'articolo precedente: Art. 344 c.p.c. (Intervento in appello)
* vai all'articolo successivo: Art. 346 c.p.c. (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte)