Art. 344 c.p.p.: differenze tra le versioni
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+ | |precedente=Art. 343 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Autorizzazione a procedere | ||
+ | |successiva=Art. 345 c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Difetto di una condizione di procedibilita | ||
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+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione attuale delle 12:46, 16 lug 2014
Art. 344 c.p.p. (Richiesta di autorizzazione a procedere)
1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione. 90a
2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.