Art. 330 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 330 c.p.p. (Acquisizione delle notizie di reato)
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
* vai all'articolo precedente: Art. 329 c.p.p. (Obbligo del segreto)
* vai all'articolo successivo: Art. 331 c.p.p. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio)