Art. 330 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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+ | |rubrica=Art. 330 c.p.p. (Acquisizione delle notizie di reato) | ||
+ | |articolo=1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.<br /> | ||
+ | |precedente=Art. 329 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Obbligo del segreto | ||
+ | |successiva=Art. 331 c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione attuale delle 12:33, 16 lug 2014
Art. 330 c.p.p. (Acquisizione delle notizie di reato)
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.