Art. 31 DLT 231-2007
Art. 31 DLT 231-2007 (Riconoscimento a livello comunitario dell'assolvimento da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica)
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera a), i soggetti di cui all'articolo 11 riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un ente creditizio o finanziario di un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfino i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è stato presentato.
2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), i soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), riconoscono i risultati degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere a), b) e c), eseguiti da un soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3, lettere a), b) e c), della direttiva situato in un altro Stato comunitario, a condizione che soddisfi i requisiti di cui agli articoli 32 e 34, anche se i documenti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sono diversi da quelli richiesti nello Stato comunitario nel quale il cliente è stato presentato.