Art. 31 DLT 206-2005

Da Diritto Pratico.
Versione del 21 mag 2014 alle 15:28 di Claudio (Discussione | contributi) (Adeguamento nuovo template normativa)

(diff) ← Versione meno recente | Versione attuale (diff) | Versione più recente → (diff)

vai all'articolo precedente: Art. 30 DLT 206-2005 vai all'articolo successivo: Art. 32 DLT 206-2005

Art. 31 DLT 206-2005 (Tutela dei minori) approfondisci

1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.