Art. 319 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.