Art. 319 c.p.

Da Diritto Pratico.
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Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) approfondisci

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.