Art. 317 c.p.

Da Diritto Pratico.

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Art. 317 c.p. (Concussione) approfondisci

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.