Art. 317 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 317 c.p. (Concussione)
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.