Art. 314 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:14 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 314 c.p. (Peculato)
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.