Art. 30 c.p.: differenze tra le versioni

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Art. 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) approfondisci

L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, autorizzazione, o licenza anzidetti.
L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge.

* vai all'articolo precedente: Art. 29 c.p. (Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici)
* vai all'articolo successivo: Art. 31 c.p. (Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. Interdizione)

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