Art. 28 DPR 633-1972

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Art. 28 DPR 633-1972 (Dichiarazione annuale) approfondisci

[ Tra il 1° febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente presenta, in duplice esemplare, la dichiarazione relativa all'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno precedente a quello in cui deve essere utilizzato. Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno effettuato soltanto operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 salvo che siano tenuti alle rettifiche delle detrazioni di cui all'articolo 19-bis2. I contribuenti con periodo d'imposta coincidente, agli effetti delle imposte sui redditi, con l'anno solare obbligati alla presentazione anche della dichiarazione dei redditi e di quella del sostituto d'imposta, qualora abbiano effettuato ritenute alla fonte nei riguardi di non più di dieci soggetti, devono presentare, entro il termine di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione unificata annuale, redatta in conformità all'articolo 8 dello stesso decreto.
La dichiarazione deve indicare i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente, per la determinazione dell'ammontare delle operazioni e dell'imposta, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire direttamente.
Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non esercitate entro il termine stabilito dall'articolo 19, comma 1, secondo periodo.
La dichiarazione annuale deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. ]