Art. 287 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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+ | |successiva=Art. 288 c.p.p. | ||
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Versione delle 12:40, 16 lug 2014
Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive)
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.