Art. 287 c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive)|1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo di tre anni.<br/><br />[[Art. 286-bis c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 286-bis c.p.p. (Divieto di custodia cautelare)]]<br />[[Art. 288 c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 288 c.p.p. (Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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{{norma
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|rubrica=Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive)
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|articolo=1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.<br />
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}}

Versione delle 12:40, 16 lug 2014

vai all'articolo precedente: Art. 286-bis c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 288 c.p.p.

Art. 287 c.p.p. (Condizioni di applicabilità delle misure interdittive) approfondisci

1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.