Art. 282 c.p.p.

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Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) approfondisci

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.


Ultima modifica il 16 lug 2014 alle 12:01