Art. 282 c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)|1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.<br/> 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.<br/><br />[[Art. 281 c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 281 c.p.p. (Divieto di espatrio)]]<br />[[Art. 282-bis c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 282-bis c.p.p. (Allontanamento dalla casa familiare)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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|rubrica=Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)
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Versione delle 12:01, 16 lug 2014

vai all'articolo precedente: Art. 281 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 282-bis c.p.p.

Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) approfondisci

1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.