Art. 282 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Importazione CSV) |
(Aggiornamento cpp) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
+ | |rubrica=Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) | ||
+ | |articolo=1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.<br />2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.<br /> | ||
+ | |precedente=Art. 281 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Divieto di espatrio | ||
+ | |successiva=Art. 282-bis c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Allontanamento dalla casa familiare | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
+ | }} |
Versione delle 12:01, 16 lug 2014
Art. 282 c.p.p. (Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria)
1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.