Art. 2712 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2712 c.c. (Riproduzioni meccaniche) approfondisci

Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. 196a