Art. 264 c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 264 c.p.p. (Provvedimenti in caso di mancata restituzione)|[1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile , se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.<br/>  2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.<br/>  3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto.]<br/><br />[[Art. 263 c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 263 c.p.p. (Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate)]]<br />[[Art. 265 c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 265 c.p.p. (Spese relative al sequestro penale)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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|rubrica=Art. 264 c.p.p. (articolo abrogato)
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Versione delle 12:37, 16 lug 2014

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Art. 264 c.p.p. (articolo abrogato) approfondisci

Articolo abrogato