Art. 264 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Versione del 14 nov 2014 alle 20:07 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Legge Fallimentare)
Art. 264 RD 267-1942 (Istituto di credito)
Quando nel presente decreto si fa riferimento a istituti di credito in detta espressione s'intendono comprese, oltre l'istituto di emissione, le imprese autorizzate e controllate a norma delle leggi vigenti dall'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.