Art. 263 c.p.

Da Diritto Pratico.
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Art. 263 c.p. (Utilizzazione dei segreti di Stato) approfondisci

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano, o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la morte.