Art. 261 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 261 c.p.p. (Rimozione e riapposizione dei sigilli)
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
* vai all'articolo precedente: Art. 260 c.p.p. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate)
* vai all'articolo successivo: Art. 262 c.p.p. (Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate)