Art. 261 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
(Importazione CSV) |
(Aggiornamento cpp) |
||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{ | + | {{norma |
+ | |rubrica=Art. 261 c.p.p. (Rimozione e riapposizione dei sigilli) | ||
+ | |articolo=1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.<br /> | ||
+ | |precedente=Art. 260 c.p.p. | ||
+ | |prec_rubrica=Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate | ||
+ | |successiva=Art. 262 c.p.p. | ||
+ | |succ_rubrica=Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate | ||
+ | |provvedimento=c.p.p. | ||
+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
+ | }} |
Versione attuale delle 12:59, 16 lug 2014
Art. 261 c.p.p. (Rimozione e riapposizione dei sigilli)
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.