Art. 25 c.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 1 ago 2014 alle 17:06 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Penale)
Art. 25 c.p. (Arresto)
La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.