Art. 253 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Versione del 21 mag 2023 alle 14:21 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento cpp legge cartabia)
Art. 253 c.p.p. (Oggetto e formalità del sequestro )
1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.