Art. 253 c.p.p.

vai all'articolo precedente: Art. 252 c.p.p. vai all'articolo successivo: Art. 254 c.p.p.

Art. 253 c.p.p. (Oggetto e formalità del sequestro ) approfondisci

1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.


Ultima modifica il 21 mag 2023 alle 14:21