Art. 24 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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Versione attuale delle 12:39, 16 lug 2014
Art. 24 c.p.p. (Decisioni del giudice di appello sulla competenza)
1. Il giudice di appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purchè, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello.
2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile.