Art. 24 DLT 82-2005
Art. 24 DLT 82-2005 (Firma digitale)
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo
soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un
certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono rilevare,
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la validità del certificato stesso, nonchè gli elementi identificativi del titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.