Art. 23 DL 69-2013

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Art. 23 DL 69-2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) approfondisci

01. All'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «il titolare persona fisica» sono inserite le seguenti: «o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione».
1. All'articolo 49-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni,» e le parole «sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui» sono soppresse.
2. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le lettere a) e b) sono abrogate e le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;».