Art. 235 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Versione del 14 nov 2014 alle 20:29 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Legge Fallimentare)
Art. 235 RD 267-1942 (Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari)
Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecentomila.
La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.