Art. 234 c.p.p.

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Art. 234 c.p.p. (Prova documentale) approfondisci

1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. E' vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

* vai all'articolo precedente: Art. 233 c.p.p. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)
* vai all'articolo successivo: Art. 235 c.p.p. (Documenti costituenti corpo del reato)

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