Art. 222 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Versione del 14 nov 2014 alle 20:10 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Legge Fallimentare)
Art. 222 RD 267-1942 (Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice)
Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.