Art. 196 c.p.p.: differenze tra le versioni
Da Diritto Pratico.
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Versione attuale delle 12:57, 16 lug 2014
Art. 196 c.p.p. (Capacità di testimoniare)
1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare.
2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge.
3. I risultati degli accertamenti che, a norma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.