Art. 193 c.p.c.

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Art. 193 c.p.c. (Giuramento del consulente) approfondisci

Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

* vai all'articolo precedente: Art. 192 c.p.c. (Astensione e ricusazione del consulente)
* vai all'articolo successivo: Art. 194 c.p.c. (Attività del consulente)

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Ultima modifica il 1 ott 2013 alle 17:43