Art. 193 c.p.c.: differenze tra le versioni

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(Riforma processo civile 2022)
 
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{{Articolo|Art. 193 c.p.c. (Giuramento del consulente)|Alla udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.<br/><br />[[Art. 192 c.p.c.|* vai all'articolo precedente: Art. 192 c.p.c. (Astensione e ricusazione del consulente)]]<br />[[Art. 194 c.p.c.|* vai all'articolo successivo: Art. 194 c.p.c. (Attività del consulente)]]}}[[category:Codice di Procedura Civile]]
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|rubrica=Art. 193 c.p.c. (Giuramento del consulente)
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* [[conferimento incarico ctu|esempio verbalizzazione in occasione del conferimento di incarico al CTU]]
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Versione attuale delle 22:58, 16 dic 2022

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Art. 193 c.p.c. (Giuramento del consulente) approfondisci

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.
In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.