Art. 191 c.p.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite)
1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.
2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
* vai all'articolo precedente: Art. 190-bis c.p.p. (Requisiti della prova in casi particolari)
* vai all'articolo successivo: Art. 192 c.p.p. (Valutazione della prova)