Art. 1916 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 09:48 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 1916 c.c. (Diritto di surrogazione dell'assicuratore)
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, ... dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.