Art. 185 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 185 RD 267-1942 (Esecuzione del concordato)
Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.
Si applica il secondo comma dell'art. 136.