Art. 158 c.p.
Da Diritto Pratico.
Art. 158 c.p. (Decorrenza del termine della prescrizione)
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione ; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole ; per il reato permanente , dal giorno in cui è cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione , il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela , istanza o richiesta , il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.