Art. 143 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 10:47 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 143 c.c. (Diritti e doveri reciproci dei coniugi)
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.