Art. 13 DLT 82-2005: differenze tra le versioni
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− | | | + | |rubrica=Art. 13 DLT 82-2005 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici) |
− | | | + | |articolo=1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. <br /> |
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+ | |prec_rubrica=Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa | ||
+ | |successiva=Art. 14 DLT 82-2005 | ||
+ | |succ_rubrica=Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali | ||
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+ | |descrizione_provvedimento=Codice dell'Amministrazione Digitale | ||
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Versione attuale delle 17:21, 15 ott 2014
Art. 13 DLT 82-2005 (Formazione informatica dei dipendenti pubblici)
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.