Art. 133 c.p.p.: differenze tra le versioni
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+ | |descrizione_provvedimento=Codice di Procedura Penale | ||
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Versione attuale delle 15:20, 21 mag 2023
Art. 133 c.p.p. (Accompagnamento coattivo di altre persone )
1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. Titolo II-bis Partecipazione a distanza