Art. 133 c.p.p.: differenze tra le versioni

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{{Articolo|Art. 133 c.p.p. (Accompagnamento coattivo di altre persone)|1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.<br/>  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.<br/><br />[[Art. 132 c.p.p.|* vai all'articolo precedente: Art. 132 c.p.p. (Accompagnamento coattivo dell'imputato)]]<br />[[Art. 134 c.p.p.|* vai all'articolo successivo: Art. 134 c.p.p. (Modalità di documentazione)]]}}[[category:Codice di Procedura Penale]]
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|rubrica=Art. 133 c.p.p. (Accompagnamento coattivo di altre persone )
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|articolo=1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. Titolo II-bis Partecipazione a distanza
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Versione attuale delle 15:20, 21 mag 2023

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Art. 133 c.p.p. (Accompagnamento coattivo di altre persone ) approfondisci

1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende nonchè alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa è consentita. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132. Titolo II-bis Partecipazione a distanza