Art. 1228 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 16 lug 2014 alle 09:32 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Civile)
Art. 1228 c.c. (Responsabilità per fatto degli ausiliari)
Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.