Art. 1226 c.c.

Da Diritto Pratico.
Versione del 16 lug 2014 alle 10:06 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Civile)

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Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno) approfondisci

Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.