Art. 1226 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 16 lug 2014 alle 10:06 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento Codice Civile)
Art. 1226 c.c. (Valutazione equitativa del danno)
Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa.