Art. 11 DLT 231-2007: differenze tra le versioni
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− | {{Articolo|Art. 11 DLT 231-2007 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)|1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:<br />a) le banche;<br />b) Poste Italiane S.p.A.;<br />c) gli istituti di moneta elettronica;<br />c-bis) gli istituti di pagamento;<br />d) le società di intermediazione mobiliare;<br />e) le società di gestione del risparmio;<br />f) le società di investimento a capitale variabile;<br />g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;<br />h) gli agenti di cambio;<br />i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;<br />[l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;]<br />m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;<br />m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br />n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;<br />o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.<br />2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:<br />a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br />b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;<br />c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;<br />[d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.]<br />3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:<br />a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;<br />b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);<br />c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;<br />d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.<br />3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.<br />4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.<br />5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.<br />6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.<br /><br />[[Art. 10 DLT 231-2007|* vai all'articolo precedente: Art. 10 DLT 231-2007 (Destinatari)]]<br />[[Art. 12 DLT 231-2007|* vai all'articolo successivo: Art. 12 DLT 231-2007 (Professionisti)]]}}[[category:DLT 231-2007(Antiriciclaggio)]] | + | {{Articolo|Art. 11 DLT 231-2007 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)|1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:<br />a) le banche;<br />b) Poste Italiane S.p.A.;<br />c) gli istituti di moneta elettronica;<br />c-bis) gli istituti di pagamento;<br />d) le società di intermediazione mobiliare;<br />e) le società di gestione del risparmio;<br />f) le società di investimento a capitale variabile;<br />g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;<br />h) gli agenti di cambio;<br />i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;<br />[l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;]<br />m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;<br />m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br />n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;<br />o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.<br />2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:<br />a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br />b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;<br />c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;<br />[d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.]<br />3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:<br />a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;<br />b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);<br />c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;<br />d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.<br />3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.<br />4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.<br />5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.<br />6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.<br /><br />[[Art. 10 DLT 231-2007|* vai all'articolo precedente: Art. 10 DLT 231-2007 (Destinatari)]]<br />[[Art. 12 DLT 231-2007|* vai all'articolo successivo: Art. 12 DLT 231-2007 (Professionisti)]]}}[[category:DLT 231-2007 (Antiriciclaggio)]] |
Versione delle 13:36, 20 dic 2013
Art. 11 DLT 231-2007 (Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria)
1. Ai fini del presente decreto per intermediari finanziari si intendono:
a) le banche;
b) Poste Italiane S.p.A.;
c) gli istituti di moneta elettronica;
c-bis) gli istituti di pagamento;
d) le società di intermediazione mobiliare;
e) le società di gestione del risparmio;
f) le società di investimento a capitale variabile;
g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del CAP;
h) gli agenti di cambio;
i) le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
[l) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del TUB;]
m) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.
2. Rientrano tra gli intermediari finanziari altresì:
a) le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;
[d) le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all'estero.]
3. Ai fini del presente decreto, per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.
3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del codice in materia di protezione dei dati personali, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono che le proprie succursali e filiazioni situate in Stati extracomunitari, applichino misure equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva in materia di adeguata verifica e conservazione. Qualora la legislazione dello Stato extracomunitario non consenta l'applicazione di misure equivalenti, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a darne notizia all'autorità di vigilanza di settore, in Italia e ad adottare misure supplementari per fare fronte in modo efficace al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
5. I soggetti esercenti attività finanziaria di cui al comma 3, adempiono agli obblighi di registrazione con la comunicazione di cui all'articolo 36, comma 4.
6. Le linee di condotta e le procedure stabilite ai sensi del comma 4 sono comunicate all'autorità di vigilanza di settore.
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