Art. 1102 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 09:46 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 1102 c.c. (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa.
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.