Art. 10 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 10:46 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 10 c.c. (Abuso dell'immagine altrui)
Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.