Art. 1099 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 10:46 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 1099 c.c. (Sostituzione di acqua viva)
Il proprietario del fondo soggetto alla servitù degli scoli o degli avanzi d'acqua può sempre liberarsi da tale servitù mediante la concessione e l'assicurazione al fondo dominante di un corpo d'acqua viva, la cui quantità è determinata dall'autorità giudiziaria, tenuto conto di tutte le circostanze.