Art. 1029 c.c.
Da Diritto Pratico.
Versione del 17 dic 2022 alle 10:47 di Claudio (Discussione | contributi) (Aggiornamento riforma 2022)
Art. 1029 c.c. (Servitù per vantaggio futuro)
E' ammessa la costituzione di una servitù per assicurare a un fondo un vantaggio futuro.
E' ammessa altresì a favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare; ma in questo caso la costituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l'edificio è costruito o il fondo è acquistato.