Riduzione del pignoramento
Definizione
È il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore esecutato o d'ufficio, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, riduce il vincolo del pignoramento ad alcuni soltanto dei beni sottoposti ad esecuzione, disponendo contestualmente la liberazione degli altri, quando il valore degli stessi è superiore all'importo dei crediti per cui si procede e alle spese (art. 496 c.p.c.).
La riduzione del pignoramento non può essere disposta prima dell'udienza di autorizzazione alla vendita, poiché si lederebbero i diritti di quei creditori che fino a tale udienza e successivamente alla riduzione potrebbero intervenire, per concorrere al riparto.
La riduzione del pignoramento è uno strumento previsto dalla legge per evitare che dall'attività esecutiva possano derivare danni eccessivi nei confronti del debitore. Essa non è applicabile nel caso in cui il debitore contesti l'entità della pretesa creditoria; in tal caso questi dovrà far valere le proprie ragioni con l'opposizione all'esecuzione.
Il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dispone la riduzione del pignoramento è un'ordinanza, che può essere impugnata col rimedio giuridico dell'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.), revocata o modificata fino a quando non sia stata eseguita.
Esempio istanza di riduzione
___ (inserire le generalità del debitore istante), residente in ___, ed elettivamente domiciliato in ___, alla via ___, al n. ___, nello studio dell’Avv. ___, che lo rappresenta e difende, in forza di procura alle liti rilasciata (indicarne gli estremi), nella qualità di debitore esecutato nel processo esecutivo n. ___ R.E., promosso in suo danno da ___ (inserire il creditore pignorante);
- che nei confronti dell’opponente risultano creditori, nel procedimento esecutivo di cui sopra (indicare i crediti vantati dal procedente e dagli intervenuti secondo un prospetto del genere):
- ___ (indicare il creditore) per complessivi euro ___, di cui euro ___ per capitale, euro ___ per interessi (indicarne tipologia e tasso), euro ___ per spese sostenute (ad es. quelle liquidate nel titolo azionato);
- ___ (indicare il creditore) per complessivi euro ___, di cui euro ___ per capitale, euro ___ per interessi (indicarne tipologia e tasso), euro ___ per spese sostenute (ad es. quelle liquidate nel titolo azionato);
- ___ (indicare il creditore) per complessivi euro ___, di cui euro ___ per capitale, euro ___ per interessi (indicarne tipologia e tasso), euro ___ per spese sostenute (ad es. quelle liquidate nel titolo azionato);
- che, pertanto, il valore complessivo dei crediti azionati nelle procedure di cui sopra, è pari ad euro ___, (dar conto dei pagamenti eventualmente eseguiti medio tempore e della relativa imputazione);
- che, viceversa, il valore complessivo dei beni pignorati è pari ad euro ___ (indicare la fonte: ad es., la relazione di stima, nonché gli ulteriori elementi di valutazione, come le riduzioni di prezzo già apportate rispetto quello originario);
- che appare evidente la sproporzione che intercorre tra l’ammontare dei crediti azionati nella presente procedura ed il valore di realizzo di tutti i beni vincolati con l’atto di pignoramento;
- che, in particolare, il solo bene ___ (ripetere la descrizione di cui all’atto di pignoramento) rappresenta una sufficiente garanzia per i diritti di credito azionati;
- che una simile sproporzione grava oltremodo la posizione dell’esecutato e concretizza una ipotesi di abuso del mezzo espropriativo, cui dovrà porsi rimedio operando la riduzione del pignoramento al solo bene ___ (ripetere la descrizione di cui all’atto di pignoramento), con immediata liberazione di ogni altro cespite;
che il Giudice dell’esecuzione:
- disponga l’audizione delle parti;
- pronunci, all’esito, ordinanza con la quale riduca il pignoramento al solo bene indicato in premessa, o a quello diverso che riterrà;
- ordini la liberazione degli altri cespiti (e nel caso di pignoramento immobiliare) e la conseguente cancellazione della trascrizione del vincolo, eseguita il __ presso la Conservatoria dei registri immobiliari di ___, ai numeri ___ R.G. e nn. ___ R.P.
Si allegano i seguenti documenti:
1) ___;
2) ___;
___ lì, ___
Avv. ___
Esempio Ordinanza di riduzione
Esecuzione n. ___ R.g.e.i. promossa da ___ (creditrice procedente) contro ___(debitrice esecutata). Udienza del ___.
Rilevato che l'istanza di riduzione del pignoramento può essere accolta nei limiti precisati dal debitore esecutato; visto l'art. 496 c.p.c.
il pignoramento oggetto della presente procedura limitandolo ai seguenti beni :
- unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____
- unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____
- unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____
così liberando dal vincolo del pignoramento i beni residui e precisamente:
- unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____
- unità immobiliare posta nel Comune di ___ rappresentata al NCEU del Comune di ____
Al fine di verificare la puntualità nei versamenti disposti con la separata ordinanza di conversione del pignoramento, rinvia la procedura alla nuova udienza del ___
___ lì, ___
Il G.d.E.